Processo tributario e litisconsorzio necessario: i rischi dell’impugnazione incompleta secondo la CGT di Napoli
Aggiornamento giurisprudenziale – Sentenza CGT Napoli n. 8906/2025
Con la sentenza n. 8906/2025, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ha fornito una chiara applicazione della recente riforma del processo tributario introdotta dal D.lgs. 30 dicembre 2023, n. 220, in vigore dal 4 gennaio 2024. Oggetto della pronuncia è la declaratoria di inammissibilità di un ricorso proposto contro una cartella esattoriale, in quanto notificato esclusivamente al concessionario della riscossione (ADER), nonostante le censure sollevate riguardassero anche atti prodromici di competenza dell’ente impositore (Agenzia delle Entrate).
🔍 Il caso concreto
Il ricorso era stato proposto da un contribuente per ottenere l’annullamento di una cartella di pagamento di oltre 36.000 euro, emessa da ADER, avente ad oggetto imposte IRPEF, addizionali e IRAP. Tra i motivi dedotti:
- l’omessa notifica degli atti presupposti;
- la decadenza della pretesa;
- l’assenza di sottoscrizione del funzionario;
- la mancata indicazione del criterio di calcolo degli interessi.
Nonostante la pluralità delle eccezioni, il ricorso veniva notificato soltanto ad ADER, senza evocare in giudizio l’Agenzia delle Entrate, titolare del credito.
⚖️ Litisconsorzio necessario: cosa prevede oggi la legge
La nuova formulazione dell’art. 14 del D.lgs. 546/1992 impone il litisconsorzio necessario nei casi in cui il ricorso riguardi atti emessi da soggetti diversi da quello che ha emesso l’atto impugnato, prevedendo che l’impugnazione debba essere proposta contestualmente nei confronti di entrambi i soggetti coinvolti (ente impositore e concessionario).
Secondo la CGT di Napoli, ciò comporta un onere preciso per il contribuente: costituire correttamente il contraddittorio fin dall’origine, pena l’inammissibilità del ricorso. Non è più sufficiente, come accadeva in passato, notificare il ricorso a uno solo dei soggetti interessati e attendere un’eventuale chiamata in causa dell’altro. Né può il giudice ordinare d’ufficio l’integrazione del contraddittorio in assenza di elementi certi sull’identità dell’ente impositore.
📌 Il principio affermato dalla CGT Napoli
“Il ricorso è inammissibile se il contribuente non provvede a notificare l’atto introduttivo del giudizio a entrambi i soggetti coinvolti nella sequenza procedimentale (Ente impositore e Concessionario), in presenza di vizi riferibili anche all’atto presupposto”.
La Corte ha evidenziato la ratio costituzionale della nuova previsione normativa, individuandola nei principi di uguaglianza e certezza del diritto, oltre che nella tutela della capacità contributiva, che richiedono un trattamento unitario dei soggetti coinvolti in una medesima obbligazione tributaria.
📚 Il mutato orientamento rispetto alla giurisprudenza precedente
La pronuncia evidenzia il superamento dell’orientamento tradizionale – fondato sull’art. 39 del D.lgs. n. 112/1999 – che rimetteva al solo concessionario l’onere di chiamare in causa l’ente creditore, senza sanzioni in caso di omissione da parte del ricorrente. Tale impostazione non è più compatibile con la nuova normativa, che configura un’ipotesi espressa e tipizzata di litisconsorzio necessario, imponendo la vocatio in ius di entrambi i soggetti sin dal primo atto del giudizio.
📌 Conclusioni operative
La sentenza della CGT Napoli costituisce un importante monito per i professionisti del contenzioso tributario. In presenza di atti impugnati riconducibili, anche solo in parte, all’attività dell’ente impositore, il difensore dovrà:
- individuare con precisione tutti i soggetti legittimati passivi;
- provvedere alla notificazione del ricorso a ciascuno di essi;
- evitare di confidare in eventuali sanatorie processuali non più consentite nel nuovo quadro normativo.
