Assicurazione obbligatoria per le imprese contro le calamità naturali: cosa devono sapere gli imprenditori
Negli ultimi anni, i cambiamenti climatici e l’aumento della frequenza di eventi naturali estremi hanno reso sempre più evidente la necessità di un sistema di protezione per le aziende italiane. Proprio per questo, il legislatore ha introdotto un’assicurazione obbligatoria per le imprese contro le calamità naturali, con l’obiettivo di garantire un supporto economico immediato alle imprese in caso di danni causati da eventi catastrofali.
Dal 31 marzo 2025, tutte le aziende dovranno stipulare una polizza assicurativa che copra i danni derivanti da terremoti, alluvioni e frane. Questa novità normativa ha sollevato molte domande tra gli imprenditori: chi deve sottoscrivere la polizza? Il proprietario dell’immobile o l’affittuario? È possibile integrare una polizza esistente? Quali sono le conseguenze in caso di mancata adesione?
In questo articolo analizziamo tutti gli aspetti fondamentali della normativa, fornendo riferimenti normativi chiari e consigli pratici per le imprese.
Chi è obbligato a stipulare la polizza?
L’obbligo di assicurazione riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.), ad eccezione di quelle agricole (art. 1, comma 101, Legge n. 213/2023).
Questo significa che:
- le imprese con sede legale in Italia devono obbligatoriamente sottoscrivere la polizza;
- anche le imprese estere con una stabile organizzazione in Italia sono tenute al rispetto della normativa.
L’obiettivo della legge è quello di ridurre l’impatto economico degli eventi catastrofali sul tessuto imprenditoriale italiano, favorendo una maggiore resilienza economica e operativa delle aziende.
Quali beni devono essere assicurati?
La normativa specifica che l’assicurazione obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali impiegate per l’attività d’impresa, ovvero:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti, macchinari e attrezzature industriali/commerciali.
👉 Fonte normativa: Art. 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3) del Codice Civile.
📌 Attenzione: Non rientrano nell’obbligo i beni mobili, le scorte di magazzino e altri attivi circolanti, che restano quindi esclusi dalla copertura assicurativa obbligatoria.
Chi deve stipulare la polizza?
Uno dei principali dubbi riguarda il caso in cui i beni utilizzati dall’impresa siano di proprietà di terzi. Secondo l’art. 1-bis, comma 2, della Legge n. 189/2024, l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività d’impresa”, con l’eccezione di quelli già assistiti da analoga copertura assicurativa, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore che li utilizza (IVASS – 12 febbraio 2025).
🔹 Se il proprietario ha già una polizza che copre i rischi catastrofali → L’utilizzatore del bene non ha obbligo di stipularne un’altra.
🔹 Se il proprietario non ha una copertura adeguata → L’impresa che utilizza il bene deve provvedere direttamente all’assicurazione.
🔹 Se il bene è in leasing o usufrutto → L’obbligo spetta a chi lo utilizza per l’attività d’impresa.
💡 Consiglio pratico: È essenziale verificare i contratti di locazione, leasing o altre forme di disponibilità del bene per accertarsi se vi sia già una copertura assicurativa valida. In assenza di tale copertura, sarà necessario stipulare una polizza conforme alla normativa vigente.
Si può integrare una polizza assicurativa esistente?
Sì, se un’impresa ha già una copertura assicurativa contro le calamità naturali, può:
- adeguare la polizza esistente per conformarsi ai requisiti normativi;
- integrare una copertura mancante senza dover stipulare un nuovo contratto;
- aderire a polizze collettive offerte da associazioni di categoria, che possono garantire condizioni economiche più vantaggiose e semplificare le pratiche burocratiche.
Quali sono le sanzioni per chi non si assicura?
La mancata stipula della polizza non comporta sanzioni pecuniarie dirette per le imprese, ma ha conseguenze rilevanti come l’esclusione da contributi pubblici, sovvenzioni o agevolazioni finanziarie in caso di calamità naturale (art. 1, comma 102, Legge n. 213/2023).
Ciò significa che un’azienda priva della copertura assicurativa obbligatoria non potrà beneficiare di eventuali aiuti statali destinati alle imprese colpite da eventi calamitosi.
Scadenza e prossimi passi per le imprese
L’obbligo assicurativo entra in vigore il 31 marzo 2025, salvo ulteriori proroghe legislative. Considerando l’imminenza della scadenza, è fondamentale che le imprese si attivino per tempo.
✅ Cosa fare ora?
- Verificare se l’impresa rientra nell’obbligo assicurativo;
- Controllare se i beni utilizzati sono già coperti da una polizza e, se necessario, aggiornarla;
- Confrontare le offerte assicurative e scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze;
- In caso di dubbi, rivolgersi a un consulente esperto per una valutazione personalizzata.
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