Pagamento dell’assegno di mantenimento: come ottenerlo dal datore di lavoro dell’ex coniuge

Quando il genitore obbligato al versamento dell’assegno di mantenimento omette o ritarda i pagamenti stabiliti dal giudice, la legge offre un rimedio immediato e concreto: il pagamento diretto da parte del datore di lavoro. Scopriamo insieme come funziona questa procedura, quando può essere attivata e cosa succede se lo stipendio dell’obbligato è già oggetto di pignoramento.

Pagamenti saltati o in ritardo?

Se hai un provvedimento che stabilisce l’assegno di mantenimento e i versamenti non arrivano regolarmente, posso indicarti se ci sono i presupposti per attivare il pagamento diretto e quali documenti servono per procedere in modo corretto.

Cosa inviare: provvedimento (sentenza/ordinanza); dettaglio mensilità non pagate; prova dei pagamenti mancanti (estratto conto); eventuale messa in mora già inviata.


Cos’è il pagamento diretto dell’assegno di mantenimento?

Il pagamento diretto è un rimedio previsto dall’art. 473-bis.37 del Codice di procedura civile, che consente al genitore creditore di ottenere le somme dovute direttamente dal datore di lavoro dell’ex coniuge inadempiente.

Si tratta di uno strumento fondamentale per garantire continuità e regolarità nei versamenti destinati al mantenimento dei figli o del coniuge, evitando lungaggini esecutive e ulteriori danni economici.


Quando si può richiedere il pagamento diretto?

Il pagamento diretto può essere attivato quando:

  • Esiste una sentenza che dispone l’obbligo di mantenimento;
  • L’ex coniuge non paga quanto dovuto per almeno 30 giorni;
  • Viene inviata una formale messa in mora, tramite raccomandata o PEC;
  • L’inadempimento persiste oltre i 30 giorni dalla diffida.

In tali casi, il genitore creditore può rivolgersi direttamente al datore di lavoro per ottenere, mese per mese, le somme stabilite dal provvedimento giudiziale.

Vuoi capire se puoi già attivare la procedura?

Inviami la data dell’ultimo pagamento e il provvedimento: posso dirti se, in base ai tempi e ai documenti, è opportuno procedere con messa in mora e successiva richiesta al datore di lavoro.


Come si svolge la procedura?

1. Messa in mora del coniuge obbligato

È necessario inviare una comunicazione formale al coniuge inadempiente, indicando le mensilità non versate e l’importo complessivo dovuto, con richiesta di pagamento entro un termine preciso.

2. Decorso del termine

Se il debitore non adempie entro 30 giorni dalla ricezione della messa in mora, la legge consente di attivare il pagamento diretto da parte del datore di lavoro.

3. Richiesta al datore di lavoro

L’istanza viene indirizzata al datore di lavoro e deve contenere:

  • Dati identificativi della sentenza;
  • Prova della messa in mora;
  • Coordinate bancarie per l’accredito delle somme.

Dal mese successivo alla notifica della richiesta, il datore di lavoro è tenuto a trattenere l’importo dovuto dalla retribuzione e a versarlo direttamente al genitore affidatario.


Cosa accade se lo stipendio è già pignorato?

Una questione spesso sollevata riguarda la compatibilità tra il pignoramento dello stipendio e la richiesta di pagamento diretto.

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 24051/2021), è legittimo il cumulo tra pignoramento e pagamento diretto. Infatti:

  • Il pignoramento ha come oggetto debiti pregressi;
  • Il pagamento diretto serve a garantire le esigenze attuali e future di mantenimento.

Dunque, anche se sullo stipendio dell’ex coniuge grava già una trattenuta per pignoramento, il datore di lavoro è comunque tenuto a corrispondere l’assegno di mantenimento direttamente al genitore affidatario.

Stipendio già pignorato e assegno non pagato?

È un caso ricorrente. Se mi invii il provvedimento e le informazioni essenziali (mensilità scoperte e datore di lavoro), posso indicarti come impostare correttamente la richiesta di pagamento diretto.


Un rimedio concreto per la tutela del minore

Il pagamento diretto rappresenta un strumento rapido ed efficace, alternativo alle procedure esecutive ordinarie, per tutelare l’interesse del minore alla ricezione puntuale del contributo al mantenimento.

Grazie a una normativa chiara e a una giurisprudenza consolidata, è possibile ottenere in tempi brevi ciò che è stato stabilito dal giudice, senza dover attivare un pignoramento formale.


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